Cassation court dismisses request for judge recusal due to lack of specific prejudice arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for judge recusal inadmissible because it lacked specific factual grounds demonstrating prejudice to the trial's impartiality. The applicant argued that the absence of public prosecutors and a specific judge stemmed from personal animosity and pre-judgment, but the court found these reasons insufficient. Consequently, the request was rejected as manifestly unfounded, and the applicant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.p.; Art. 45 c.p.p. establishes that a request for recusal is inadmissible if it fails to specify the concrete prejudice affecting the free determination of participants, rejecting general assertions of personal animosity or anticipated evaluations without factual basis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MATTEO PIETRO nato a CASSINO il 19/09/1972 trasmessa con istanza del 28/09/2021 dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 34294_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letta la richiesta di Matteo Pietro, nella qualità di imputato, di rimessione ex articolo 45 cod. proc . Igen del prnreccn n . pr, 1420,/2020 gip Tribunale di Isernia; rilevato che l'atto, avente il duplice contenuto di dichiarazione di ricusazione e richiesta di rimessione, è già stato trasmesso alla Corte di appello competente per la decisione della ricusazione; ritenuto, quindi , che la richiesta PX art 45 etici proc . pen , di competenza di questa Corte, sia manifestamente infondata perché totalmente priva di indicazione delle ragioni per le quali sarebbe pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, non potendosi un tale pregiudizio riconoscere di per sé solo nella mancata astensione dei puhhlici ministeri Gaeta e Ianniti e del giudice Sapio per presunte ragioni sostanzialmente personali (presunta inimicizia e anticipazione di valutazioni), come sembra affermare la parte richiedente; ritenuto di dovere dichiarare la inammissibilità con determinazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma il 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore il P