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Ordinanza — n. 6857/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evasion as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Pierre Francois Dell'Aglio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for evasion, alleging defects in reasoning and legal violations. The court rejected these claims because the arguments were too generic regarding recidivism and amounted merely to a vague complaint rather than a substantive legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on entirely generic deductions regarding the application of recidivism and limits itself to a general grievance without specific legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection evasion crime conviction recidivism application error procedural costs award motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 32190_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Dell'Aglio Pierre Franois a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche quanto alla applicazione della recidiva e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 iovembre 2021 I