Italian court dismisses appeal as arguments differ from those permitted by the lower court's specific factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Benedetto Garofalo inadmissible due to a lack of admissible grounds. Although the appellant claimed to challenge the qualification of facts, the court found the arguments were actually a revision of the factual reconstruction based on a re-reading of evidence. Consequently, the lower court's conviction for resistance to a public official and the associated fine were upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the arguments presented differ from those permitted by the specific factual findings and motivation of the lower court, effectively seeking a revision of the fact-finding rather than a legal review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO BENEDETTO nato a CASSANO ALLO JONIO 11 15/12/1981 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 26264_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Garofalo Benedetto a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato r — di resistenza 2 pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti. Tutto il ricorso, Matti, pur apparentemente dichiarando di intendere sindacare la corretta qualificazione dei fatti come accertati dai giudici di merito, è in realtà mirato alla revisione della ricostruzione dei fatti sulla scorta di una rilettura delle prove. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma i 24 ovembre 2021 Il Co li e e