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Ordinanza — n. 6854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new factual arguments contradicting lower court's specific findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Iorio Gennaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued for a violation of law and lack of motivation, the court noted that the new arguments presented were factually distinct from those permitted in a legitimacy review. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for the crime of culi and rejected the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the arguments presented are factually different from those permitted, specifically when they propose new factual assessments of evidence that were already specifically addressed and confirmed by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new factual arguments violation of law claim culi crime conviction procedural costs award censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO GENNARO nato a NAPOLI il 25/07/1975 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 26193_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ionio Gennaro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di culi all'art. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; nggerva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma J 24 novembre 2