Italian Court dismisses appeals for prescription and factual re-evaluation as inadmissible in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Laiso Adriano and Ferrarioli Mario inadmissible. The court ruled that the prescription defense was unfounded because the conviction was based on the most serious drug trafficking charge, excluding minor offense provisions. Furthermore, the court rejected arguments requesting a new factual evaluation of evidence and generic claims regarding sentencing as impermissible in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they raise new factual assessments or generic criticisms of motivation, and prescription defenses fail if the conviction rests on the most serious offense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAISO ADRIANO nato a SALERNO il 23/04/1981 FERRAIOLI MARIO nato a PAGANI il 17/03/1988 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 26078_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, Letti i ricorsi propostida Laiso Adriano e Ferrarioli Mario a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che condannava il primo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e il secondo per i reati di cui agli artt. 73 e 741.cit; rilevato che con tali ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria nell'interesse di Laiso; osserva: entrambi i ricorsi sono inammissibili: Laiso Adriano: il primo motivo è manifestamente infondato, non essendosi verificata prescrizione poiché la condanna è stata pronunciata per il più grave reato di detezione e cessione di cocaina, escludendo l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 731. cit. il secondo e il terzo motivo sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Giuseppe Buongiorno: il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto, a fronte di una motivazione congrua e priva di manifesti errori logici, la parte svolge censure in fatto chiedendo una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., affermando assertivamente esservi errori della motivazione quanto alla qualificazione della condotta ai fini del reato associativo e alla determinazione della pena Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rom