Appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing specific confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pecoraro Antonino inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant raised generic complaints regarding sentencing aggravations and leniency without specifically confronting the arguments presented in the Palermo Court of Appeal's judgment. The court ruled that such general grievances do not constitute the required critical argumentation mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 339 cod. pen.: An appeal must contain specific, argumentative criticism of the contested decision; generic complaints or grievances that do not specifically confront the reasoning of the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO ANTONINO nato a SCIACCA il 30/05/1996 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 26055_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Pecoraro Antonino a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; nsserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in tema di aggravante ex art. 339 cod. pen. e diniego dì attenuanti, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24Rovembre 2021 Il