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Ordinanza — n. 6850/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it seeks a new merits review instead of correcting motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the arguments presented diverged from those permitted by law. Although the appellant formally alleged defects in the lower court's reasoning, the court determined the true intent was to request a new evaluation of the merits regarding the non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code. Since a review of the merits is precluded at this stage of the proceedings, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the arguments advanced by the appellant diverge from those permitted by law, as the court must reject requests for a new evaluation of the merits when the proper remedy is limited to correcting defects in the motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal divergent arguments non-prosecution cause merits review preclusion Article 131 bis defects in motivation procedural costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
A fronte del motivato diniego da parte della Corte di Appello dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in realtà chiede una nuova valutazione del merito; preclusa in questa sede di legittimità..
art. 131 bis cod. pen
A fronte del motivato diniego da parte della Corte di Appello dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in realtà chiede una nuova valutazione del merito; preclusa in questa sede di legittimità..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUONZO SANDRO nato a ALBA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; LL 25965_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Di Cuonzo Sandro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché gli argomenti sviluppati dal ricorso sono divergi da quelli consentiti. A fronte del motivato diniego da parte della Corte di Appello dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in realtà chiede una nuova valutazione del merito; preclusa in questa sede di legittimità.. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 noyem e 2021 Il Consigliere ore il Pr idente DEPO:51Tì