Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Louati Moez inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for a specific argumentative confrontation with the lower court's decision. The appellant's submissions were deemed entirely generic and merely expressed dissatisfaction without addressing the specific legal grounds or reasoning used by the Court of Appeal of Venice. Consequently, the court upheld the conviction for the offense under Article 73 of D.P.R. 309/1990 and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. requires an appeal to specifically confront the reasoning of the lower court; generic grievances lacking this specific argumentative confrontation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL LOUATI MOEZ nato il 26/11/1979 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25938_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da El Louati Moez a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 noVembre 2021 Il Co nsore