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Ordinanza — n. 6848/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Bouam Abderrahim's appeal against a Bergamo sentencing decision inadmissible de plano. The appellant argued flaws in the court's reasoning regarding criminal responsibility and sentence proportionality, but the court found these grounds inadmissible under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the reasoning on criminal responsibility or sentence proportionality are inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reasoning on responsibility sentence proportionality de plano procedure Italian criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative caso poco grave decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bouam Abderrahim avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAM ABDERRAHIM nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdet-e-a1/444-sa-alle—Part4 udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 25925.2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bouam Abderrahim avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/11/2021 - » Il Consigli sore il Presidente D fi,3