Italian court dismisses appeals against sentencing for drug offenses due to procedural inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Chmanti Houari Fayssal and Figuig Mohamed inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The appellants argued for a violation of law regarding sentencing and a lack of reasoning concerning the confiscation of funds and phones. The court rejected these claims because appeals against sentencing orders cannot challenge the reasoning, the alleged missing motivation for confiscation was present, and the confiscation of phones was not ordered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals against sentencing orders are inadmissible for defects in reasoning, and confiscation orders must be explicitly stated in the judgment device to be valid.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHMANTI HOUARI FAYSSAL nato il 04/03/1990 FIGUIG MOHAMMED nato il 04/02/1991 avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25924_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, Chmanti Houari Fayssal e Figuig Mohamed ;m letto il ricorso proposto da a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, ex art. 448 bis c.p.p avverso la sentenza di applicazione pena non può essere dedotto il vizio di motivazione e, quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della assenza di motivazione sulla confisca del denaro, motivazione che invece è presente ed è congrua, ed è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la confisca dei telefoni cellulari che non risulta essere stata disposta (il dispositivo dispone la confisca del denaro e della droga). Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma'tI \24 novembre 2021