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Ordinanza — n. 6846/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to arguments differing from those allowed by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzetti Ambrogio Andrea inadmissible. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion, citing defects in reasoning and legal violations. The court rejected these claims because the arguments presented differed from those permitted under the law, specifically regarding the applicability of the non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the arguments raised differ from those permitted by law, particularly when they propose factual censures aimed at a different merit assessment than that already confirmed by the lower court.

Parole chiave

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tax evasion non-prosecution cause Article 131 bis procedural inadmissibility Court of Cassation merit assessment legal arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZETTI AMBROGIO ANDREA nato a TORINO il 06/04/1974 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; I 25871_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Lorenzetti Ambrogio Andrea a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (applicabilità della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis cod. pen.) con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione in merito, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 4 nov mbre 2021 Il Cons - :,stensore il President