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Ordinanza — n. 6845/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6845/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA GIUSEPPE nato a AUGUSTA il 02/06/1980 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25855_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sanna Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza sulle questioni poste in tema di recidiva e attenuanti generiche è congrua e non vi era alcun obbligo di specifica argomentazione sulla documentazione presentata in sede di conclusioni. Del resto, non risulta neanche dedotto quali carenze o errori logici sarebbero derivati dal mancato apprezzamento di tale documentazione genericamente richiamata nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 6845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza sulle questioni poste in tema di recidiva e attenuanti generiche è congrua e non vi era alcun obbligo di specifica argomentazione sulla documentazione presentata in sede di conclusioni. Del resto, non risulta neanche dedotto quali carenze o errori logici sarebbero derivati dal mancato apprezzamento di tale documentazione genericamente richiamata nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sanna Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA GIUSEPPE nato a AUGUSTA il 02/06/1980 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25855_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Sanna Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza sulle questioni poste in tema di recidiva e attenuanti generiche è congrua e non vi era alcun obbligo di specifica argomentazione sulla documentazione presentata in sede di conclusioni. Del resto, non risulta neanche dedotto quali carenze o errori logici sarebbero derivati dal mancato apprezzamento di tale documentazione genericamente richiamata nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara irrmtissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p oce ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma ft 24 vemlùe 2021 Il Cons gIe stensore il Presi ente ìi DE