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Ordinanza — n. 6844/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under specific procedural bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6844/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Akeem Abdul inadmissible de plano because it challenged the reasoning regarding criminal responsibility and sentence proportionality. The appellant argued these were grounds for review, but the court determined they fall under specific exclusions in the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the reasoning on criminal responsibility or sentence proportionality are inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reasoning on responsibility sentence proportionality review de plano declaration procedural bars ritardo ingiustificato dell'azione penale decisione incidentale impugnabile violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da AKEEM ABDUL avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKEEM ABDUL nato il 29/10/1976 avverso la sentenza del 07/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdate--a41.49e-a4le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 25730_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da AKEEM ABDUL avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/11/2021 Il Co e estensore il Presidente