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Ordinanza — n. 6843/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as inadmissible under procedural law for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dama Endri inadmissible de plano. The appellant challenged the lower court's sentencing based on alleged flaws in the reasoning regarding criminal responsibility and proportionality. The court rejected these arguments because they do not constitute valid grounds for review under the specific provisions of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging sentencing solely on the basis of general evaluations of responsibility or proportionality are inadmissible as they fail to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural de plano sentencing proportionality criminal responsibility Code of Criminal Procedure procedural defect costs of proceedings diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da DAMA ENDRI avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMA ENDRI ( CUI 05EOGY2) nato il 24/04/1999 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOeleate-alPAge-a-H-e-rreft-it udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 25726_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da DAMA ENDRI avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/71L/2021 Il ig