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Ordinanza — n. 6841/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal filed by Bresho Dritero inadmissible de plano. The appellant argued that the lower court's sentencing decision contained flaws in its reasoning regarding criminal responsibility and proportionality. The Court ruled that such challenges to the substance of the judgment fall outside the scope of admissible appeals under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the reasoning or proportionality of a sentence are inadmissible de plano as they do not constitute a violation of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano procedure sentencing reasoning criminal responsibility proportionality of penalty Code of Criminal Procedure violation of law messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bresho Dritero avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESHO DRITERO nato il 05/04/1982 avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIclate-avvise-ette-prartit udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 25653_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bresho Dritero avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24{1 /2021 Il Consigliàe e te sore il Pre idente