Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally without a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant rather than through a qualified defense attorney. The defendant, Maddalena Gemignani, challenged a first-instance sentence for continuous offenses under Article 73 of the Penal Code. The court ruled that strict adherence to Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires representation by an authorized defender for such appeals, rendering the personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused instead of through a qualified defense attorney, as personal filing violates mandatory procedural representation requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMIGNANI MADDALENA nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/01/1990 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA€1-ate-ao.Li.se-a-l+e-perrtk,- udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 25620_2021 ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gemignani Maddalena avverso la sentenza sopra indicata che le applicava la pena per il reato di continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputata personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/1 021 Il Consigliere