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Ordinanza — n. 6839/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Testa inadmissible for manifest unfoundedness and generality. Testa argued against the lower court's sentencing based on vague complaints regarding the congruity of the reasoning without engaging with the specific arguments presented by the Court of Appeal. The court rejected these generic grievances as insufficient to challenge the decision, upholding the monetary penalty and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic complaints about the congruity of the reasoning without substantiating specific legal violations or engaging with the arguments of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints manifest unfoundedness lack of specific arguments procedural dismissal motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Teta Fabio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA FABIO nato a MILANO il 03/02/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25549_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Teta Fabio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, limitandosi a doglianze sulla congruità della motivazione della sentenza impugnata, che invece risulta argomentata in modo diffuso; si tratta, peraltro, di doglianze del tutto generiche che non si confrontano con gli argomenti della Corte di appello. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma I novembre 2021 Il Consti estensore il Presi