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Ordinanza — n. 6838/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6838/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6838/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO MAURIZIO nato a RIONERO IN VULTURE il 18/01/1972 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25546_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Romaniello Maurizio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale ai fini del diniego della causa di non punibitità di cui all'art. 131 bis cod. pen., gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6838/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa contravvenzione bagatellare insufficienza di prove imputazione di furto prove acquisite illegalmente istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO MAURIZIO nato a RIONERO IN VULTURE il 18/01/1972 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25546_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Romaniello Maurizio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale ai fini del diniego della causa di non punibitità di cui all'art. 131 bis cod. pen., gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 n mbre 2021 Il