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Ordinanza — n. 6837/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for evasion as arguments exceed cassation scope and lack legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mani Mourad inadmissible regarding charges of evasion. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and challenged the denial of general mitigating circumstances, claiming the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these claims because the arguments exceeded permissible scope in cassation proceedings and the lower court had adequately addressed the legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to legal grounds; arguments requesting factual re-evaluation or challenging the sufficiency of reasoning without specific legal error constitute inadmissible grounds for cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Court of Cassation scope Article 131-bis non-punishment general mitigating circumstances evasion penalty enforcement motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANI MOURAD nato a CLUSONE il 14/08/2000 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; -5;57z,/ RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mahi Mourad a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, Quanto al primo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, chiedendo un apprezzamento in fatto non consentito in sede di legittimità.

Quanto al secondo e al terzo motivo, contrariamente a quanto genericamente sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello ha motivato diffusamente e congruamente sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge; la deduzione di essere la motivazione al riguardo del tutto mancante o, comunque, illogica è perciò manifestamente infondata. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro cessuaIi e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il embre 2021 Il Con stensore il P