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Ordinanza — n. 6836/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments differ from first instance facts and are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Moussaid Zakaria inadmissible due to a lack of admissibility. Zakaria challenged a conviction for resisting a public official, arguing defects in reasoning and legal violations. The court rejected these claims because the new arguments differed from those permitted by the first instance judgment and sought to re-evaluate evidence already assessed.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised differ from those permitted by the first instance judgment and seek a different evaluation of the evidence already assessed.

Parole chiave

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inadmissible appeal resisting public official different arguments re-evaluation of evidence Corte di Cassazione motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID ZAKARIA nato a EL JADIDA( MAROCCO) il 15/08/1997 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25503_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moussaid Zakaria a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rom 4 novembre 2021 Il Co si: ieie tensore il Presidente fo. DEP