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Ordinanza — n. 6834/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments differ from those allowed in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Minelli Aldo inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a lower court conviction for drug trafficking but failed to cite specific legal errors. The court ruled that since the district court had already addressed the factual disputes regarding the drug's destination, the appellant's new arguments constituted a prohibited change of the case's factual basis, which is not permitted in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; The cassation appeal must strictly adhere to the grounds of the first-instance judgment, and arguments introducing new factual assessments or re-litigating facts already decided are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility change of case facts drug trafficking conviction procedural limits cassation factual re-litigation prohibited imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Minelli Aldo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLI ALDO nato a OSPITALETTO il 27/12/1955 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25471_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Minelli Aldo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Il ricorrente, difatti, si limita a riproporre la propria versione dei fatti per escludere che sia dimostrata la destinazione ad uso di terzi della droga sequestrata, tema sul quale non individua carenze di motivazione o palesi vizi logici deducibili in questa sede. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro essuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 21 noimbre 2021 Il Consigli nsore il Presidente DEPOS