Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6832/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to arguments differing from those permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Mitaritonna inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, arguing for a different factual evaluation. The court rejected these claims because they deviated from the specific grounds permitted by law, as the first judge's assessment of the evidence was confirmed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the grounds permitted by law; arguments differing from those allowed, such as re-evaluating evidence contrary to the first judge's confirmed assessment, render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Statutory Mitigating Circumstance Grounds Permitted by Law Evidence Re-evaluation Penal Code Article 62 Procedural Costs perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mitaritonna Antonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITARITONNA ANTONIO nato a BARI il 29/03/1988 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25439_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mitaritonna Antonio a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces$uali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 ; e bre 2021 Il Consigliere i • ore il Presidente DEPOSITATA IN CA!,, ,