Criminal appeal dismissed as inadmissible due to arguments differing from those permitted in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Montemitro Matteo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for robbery, citing defects in reasoning and legal violations regarding sentencing factors. The court rejected these claims because the arguments presented differed from those permitted in cassation, specifically focusing on generic mitigating circumstances and penalty continuation, which are precluded at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to the grounds permitted by law; arguments differing from those allowed, such as re-evaluating facts or generic mitigating circumstances, render the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEMITRO MATTEO nato a San Severo il 17/02/1967 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25353_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Montemitro Matteo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di rapina e altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 24 novembre 2021 Il CodsjIiere estensore il Presidente