Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new generic factual arguments instead of legal ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Asta Vito Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resisting a public official, arguing violations of law and motivation defects. The court rejected these claims because the arguments presented were factually distinct from those permitted in a cassation review, offering only generic factual criticisms rather than legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are factually distinct from those permitted, presenting generic factual criticisms instead of legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASTA VITO ANDREA nato a BARI il 30/11/1983 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25330_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da D'Asta Vito Andrea a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara in mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 241 vembre 2021 Il Consigli0-é stensore il Presid