Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new factual arguments differing from first-instance grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments presented differed from those permitted by the first-instance judgment. The appellant raised new factual criticisms regarding evidence evaluation, which were already specifically addressed and confirmed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised differ from those permitted by the judgment of the court of first instance, particularly when new factual arguments are introduced that were already specifically evaluated.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO GIOVANNI nato a ALBEROBELLO il 16/01/1963 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25321_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Convertino Giovanni a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2era embre 2021 Il Consigliee tjnsore il Presidente DEPOSFFA