Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of facts regarding drug trafficking and recidivism, but the court found their arguments either factually unsupported or lacking the required specificity under criminal procedure law. Consequently, the original conviction for the crime of trafficking was upheld, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 73 comma 4 D.P.R. 309/1990: Appeals must cite specific grounds; general re-evaluations of facts or arguments not contrasting with the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASCIO ANTONIO nato a MESSINA il 03/07/1987 PALMISANO MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 01/01/1987 BARTONE CARMELO MANUEL nato a MESSINA il 04/06/1994 BASILE RAFFAELE nato a MESSINA il 22/03/1983 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25294_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, Letti i ricorsi propostida Cascio Antonio, Palmisano Maria, Bartone Carmelo Manuel e Basile Raffaele a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso comune di Cascio, Palmisano e Basile è inammissibile perché: il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, sulla scorta dei presupposti di fatto, ha correttamente qualificato la condotta quale integrante il più grave reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; il secondo e il terzo motivo, a fronte di specifica motivazione dei giudici di merito in tema di recidiva e diniego di attenuanti generiche, prospettano censure di fatto volte ad una diversa valutazione di merito, precluse in questa sede di legittimità; peraltro gli argomenti svolti non si confrontano neanche con il contenuto della sentenza impugnata.
Il ricorso di Bartone è inammissibile in quanto tutti i motivi ripropongono valutazioni in fatto già oggetto di adeguata motivazione da parte del giudice di appello, e, peraltro, non tenendo neanche conto delle ragioni della sentenza impugnata risultano privi del requisito della specificità ex art. 581 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inamm ssibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 n v Q ' re 2021 Il Consigliere j n ore il flresidente DEPOSITATA IN CAN