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Ordinanza — n. 6819/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed entirely generic and amounted to a mere complaint rather than a substantive legal challenge. The appellant challenged a conviction for a specific offense, alleging defects in the reasoning regarding mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, finding them insufficient to warrant a review of the original sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations without specific legal grounds or a critical analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments mitigating circumstances penal code procedural defect attenuazione della pena riduzione delle prestazioni alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mihalache Costei Razvan a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE COSTEL RAZVAN nato il 30/09/2001 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25293_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mihalache Costei Razvan a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, quanto alla misura della riduzione della pena per effetto delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e si limitano, di fatto, ad una acritica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il nov mbre 2021 Il Consi tensore il Preside