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Ordinanza — n. 6818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of communication for defense arrest and generic factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Karati Reezart inadmissible, rejecting arguments regarding the defense's arrest and sentencing. The defense argued the arrest constituted a valid impediment for a hearing adjournment, but the court found no evidence it was ever communicated. Furthermore, the court ruled that generic factual challenges to sentencing mitigation were precluded at the stage of legal review. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the alleged impediment to a hearing was never communicated to the defense, and generic factual censure regarding sentencing mitigation is precluded at the stage of legal review.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense arrest communication requirement sentencing mitigation legal review stage convalida del sequestro capacità di subire la carcerazione revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Kazati Reezart a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARATI RREZART nato il 01/02/1996 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; / 25290_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Kazati Reezart a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'arresto del difensore di fiducia non poteva costituire legittimo impedimento rilevante ai fini del rinvio della udienza non essendo mai stato comunicato; il secondo motivo prospetta censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione ai fini delle attenuanti ex art. 62-bis cp, censure precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ssuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Ro i. il 4 novembre 2021 I Cen•