Cassation court dismisses appeal for revision due to lack of new evidence proving innocence beyond reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for revision inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request. The appellant argued for a retrial based on alleged errors, but the court found no violation of law since the existing evidence already established guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal for revision is inadmissible if the new evidence fails to demonstrate that the original conviction was based on a false premise or if the initial evidence already established guilt beyond reasonable doubt.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMINI MALIQ nato a KOLONJE( ALBANIA) il 01/03/1991 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25254_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Maliq Emili a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che rigettava la richiesta di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Verona del 5/6/2014; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha fondato la decisione sul corretto principio che la nuova prova per poter portare all'esito positivo del giudizio di revisione deve dimostrare che l'iniziale compendio probatorio non è in grado di sostenere la condanna oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo quindi alcuna violazione di legge, dando conto con congrua e logica motivazione delle proprie valutazioni in fatto. Gli argomenti del ricorso, quindi, sono manifestamente infondati e, comunque, deducono motivi non ammessi lì dove richiedono una nuova valutazione in fatto fr vi‘itela non consentita in sede di legittimità Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 4povmbre 2021 Il Consiglesfensore il Presidente DEPOSITATA IN C-)I.r-,C1.7 !.. 1