Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to arguments differing from those permitted in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Brahim Marouen inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance conviction for generic mitigating circumstances and sentencing treatment, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because the arguments presented were factually distinct from those permitted in cassation, constituting impermissible re-evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to the grounds permitted by law; arguments differing from those allowed or seeking a new factual evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BRAHIM MAROUEN (CUI 059GISW) nato il 30/12/1996 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Ben Brahim Marouen per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio, art. 131 bis cod. pen.), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consiglierstensore Il Presiden e Maria Sab( a) igna Pierluigi li efano r--i-SZ P o S {TATA IN CANC711 ERA 25 !t 2022