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Ordinanza — n. 6813/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because defendant waived all grounds, limiting review to non-waived issues only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant had waived all grounds for review. The appellant argued for annulment based on violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court had already reduced the sentence after the parties renounced other appeals. The court ruled that once grounds are waived, the second-instance judge cannot address them, limiting cognition strictly to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: When an appellant renounces all grounds for appeal, the second-instance judge is limited to reviewing only the non-waived issues, rendering appeals based on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds inadmissible appeal de plano renunciation of review second instance limitation cognition scope remissione della pena condono delle spese procedurali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDAKI HOPE nato il 05/01/1997 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Edaki Hope chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Napoli, a richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, gli ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consi lier relatore Il Presidente Maria a Vigna