Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new factual arguments different from those permitted in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donato Dibiase inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dibiase challenged a lower court's conviction for offenses under Articles 336 and 337 of the Penal Code, arguing for a different factual assessment of the evidence. The court rejected this because the new arguments presented were fact-based censure of the evidence, which are precluded in cassation when the lower court has already provided specific motivation on the disputed facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings, arguments based on a different evaluation of the material evidence are inadmissible if the lower court has already provided specific motivation on the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBIASE DONATO nato a CERIGNOLA il 23/02/1970 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Dibiase Donato a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per ii reati di cui agli artt. 336, 337 cod. pen.; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dai ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso (sussistenza di entrambe le ipotesi delittuose) sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consiciliere estensore Il Presid nte Maria Vigna PierluiclÀ Di Stefano DEPOSITATA IN CANn,:::- 2 5 'Ff