Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for fraud and tax evasion as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared two appeals by Cangiano Salvatore and Vanacore Antonio inadmissible. The appellants argued for a lower sentence and the application of a mitigating circumstance, but the court found the first appeal factually unfounded due to a minor sentencing discrepancy and the second appeal procedurally barred because it raised new factual arguments distinct from those allowed in cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they raise new factual arguments or censure the evidence differently than permitted, or if the claim regarding sentencing is manifestly unfounded based on the record.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 04/11/1992 VANACORE ANTONIO nato a NAPOLI il 04/11/1963 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Cangiano Salvatore e Vanacore Antonio per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 dpr 309/90. Gli imputati, con due distinti ricorsi e con il patrocinio dei difensori di fiducia, propongono ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il ricorso di Cangiano, che denuncia l'errore della Corte di appello nel determinare la pena finale, avendo effettuato un aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello effettuato in primo grado, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. di due anni e la Corte di appello di un solo anno. Il ricorso di Vanacore, che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. 203/91 è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 11 novembre 2021 gliere estensore Il Predidente abina Vigna Pierlulcii