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Ordinanza — n. 6806/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6806/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI CIRO nato a NAPOLI il 24/10/1984 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ciccarelli Ciro, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva:

Regesto Legislator

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art. 581 c.p; Ordinanza — n. 6806/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. La censura relativa all'omessa motivazione dell'aumento in continuazione non è stata devoluta in appello ed è, pertanto, inammissibile.

Parole chiave

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adeguamento della pena motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI CIRO nato a NAPOLI il 24/10/1984 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ciccarelli Ciro, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva:

Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. La censura relativa all'omessa motivazione dell'aumento in continuazione non è stata devoluta in appello ed è, pertanto, inammissibile.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Maria S. igna D E P O SlTATA IN CANcP! ! 25 ,E8