Ordinanza — n. 6804/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIANLUCA nato in COLOMBIA il 21/07/1990 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Volpe Gian Luca per il reato di cui all' art. 73 dpr 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva con eventuale esclusione della stessa), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIANLUCA nato in COLOMBIA il 21/07/1990 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Volpe Gian Luca per il reato di cui all' art. 73 dpr 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva con eventuale esclusione della stessa), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden e Maria Sabi\/iglia Pierluigi Stefano DEPOSITATA IN CANCELLER!A