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Ordinanza — n. 6803/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6803/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETI DRITAN nato il 20/04/1985 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Leti Dritan per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di 1) mancato riconoscimento dell'uso personale;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6803/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione infrazione alla legge sulle armi infrazione grave alla lstup tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETI DRITAN nato il 20/04/1985 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Leti Dritan per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di 1) mancato riconoscimento dell'uso personale;

2) mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile l'uso personale, stante le modalità della condotta. Il secondo motivo ricorso è, altresì, inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (art. 131-bis cod. pen.), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigl re estensore Il