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Ordinanza — n. 6801/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for indeterminate grounds; complaint deemed stereotyped without factual connection to conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6801/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on unassessed circumstances, but the court found the grounds indeterminate and stereotyped. The court rejected this because the lower court had already evaluated the facts and confirmed the drug trafficking detention conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation complaint is inadmissible if it lacks a specific connection to the contested judgment, constituting a mere stereotyped statement without factual or legal analysis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility indeterminate grounds of complaint stereotyped legal argument drug trafficking conviction procedural costs award ritiro della querela penale disdetta in periodo di prova imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAALAN CATRINA nato a ROMA il 22/02/1987 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Shaalan Catrina per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L' imputata, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge, non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Co l'ere estensore Il Presi nte Maria S bina Vigna Pierlui Stefano DEPOSITATA IN 2 714