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Ordinanza — n. 6798/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for proposing facts and arguments not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6798/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Bellotti inadmissible because it relied on facts and arguments not permitted under criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's conviction for extortion against public officials, arguing insufficient constitutive elements and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appeal attempted to substitute the appellate court's factual reconstruction with an alternative one, which is prohibited when no evident illogicality exists in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it proposes facts or arguments different from those permitted by law, particularly when the appellant attempts to substitute the appellate court's factual reconstruction without demonstrating evident illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction substitution permitted arguments rule extortion against public officials mitigating circumstances denial contraffazione di merci fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI SERGIO nato a CHIARI il 01/02/1988 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAMNA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Bellotti Sergio a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.337 cod. pen. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine: -alla confermata responsabilità per il reato per carenza dei presupposti costitutivi; -alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto al primo motivo, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (minaccia per costringere al compimento di atti i pubblici ufficiali) e psicologico del reato, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata.

Il terzo motivo è inammissibile perché generico, in quanto, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche e pena sospesa), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 111 novembre 2021 Il Consigliejè1 estensor