Cassation court dismisses appeal for evasion as inadmissible due to lack of new merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Sonia Spinelli inadmissible, rejecting her claims regarding the conviction for tax evasion. Although the appellant argued for a new assessment of the case, the court noted that the lower court had already provided sufficient reasoning on the facts and the existence of a justification under Article 54 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that no new evaluation of merit was permitted at this stage, upholding the original conviction and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely restate facts already evaluated by the lower court without presenting new arguments or evidence, as a new assessment of merit is strictly prohibited in this instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SONIA nato a UMBERTIDE il 23/05/1983 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Spinelli Sonia, a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. , con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, a fronte di una adeguata risposta la Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della cause di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il ConsiciJjere estensore Il esidente Maria ab/Da Vigna Piluig.LPi Stefano ) n1 DEPOSITATA IN CA