Criminal appeal dismissed for being inadmissible due to generic grounds lacking specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bakloul Youssef inadmissible because it contained only generic complaints without specific arguments addressing the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for offenses under Articles 81, 291, 336, and 341-bis of the Penal Code, arguing for non-punishability and elements of insult to public officials. The court ruled that such general grievances fail the mandatory requirement of a reasoned critique under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must present specific, reasoned arguments contrasting with the lower court's decision; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction are insufficient to satisfy the admissibility requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKLOUL YOUSSEF nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bakloul Youssef a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di cui agli artt. 81, 291, 336 e 341-bis cod. pen.; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a p.u.; osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.52009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Maria Satfi4k7igna Pierl igi Di Stefano DEPOSI TATA IN CANn ! tMIA IL CANC à ERE ES