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Ordinanza — n. 6792/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments differ from first instance facts and are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bruccoleri Angelo inadmissible due to a lack of admissibility. The appellant argued for a re-evaluation of subjective elements and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments differed from the specific factual grounds already addressed by the lower court. Consequently, the court upheld the conviction for tax evasion and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised differ from those of the first instance judgment and propose factual censure on evidence already evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal tax evasion conviction factual grounds difference procedural costs order Corte di Cassazione licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCCOLERI ANGELO nato a AGRIGENTO il 20/03/1980 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bruccoleri Angelo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte dli specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso (elemento soggettivo, attenuanti generiche, art. 131 bis cod. pen.), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consiglier estensore Il Preside Maria a Vigna Pierluigi fano DEPOSITATA IN CANC