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Ordinanza — n. 6790/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for vague grounds, ruling on drug trafficking conviction validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Cerrito's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible due to vague and stereotyped grounds. The appellate court had confirmed the conviction based on proven facts regarding detention and drug distribution, which the lower court's reasoning adequately supported. Consequently, the appeal was rejected, and Cerrito was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for complaint are indeterminate, stereotyped, and lack a specific connection to the facts or legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds drug trafficking procedural costs stereotyped complaints Cassazione detention and distribution commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRITO VINCENZO nato a PALERMO il 22/01/1987 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Vincenzo Cerrito per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e congrua la pena inflitta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre dente Maria Sa na Vigna Pier igi Di Stefano DEPOSITA