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Ordinanza — n. 6789/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to first-time raising of evasion charge under Art. 131-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lodato Massimo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing for the first time that the specific provision of Article 131-bis of the Criminal Code should not have been applied. The court rejected this argument because the new legal ground was raised for the first time at the appellate level, violating procedural rules on the timing of such defenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of objection is raised for the first time before the Court of Cassation, as it was not examined by the Court of Appeal.

Parole chiave

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first instance rule tax evasion charge procedural inadmissibility Criminal Code Article 131-bis procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis cod. pen
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODATO MASSIMO nato a CANICATTI' il 01/01/1975 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SAE3INA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lodato Massimo avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La censura suindicata é proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consiglie estensore Il Presi ente Maria S 9a Vigna PierluicIiii Stefano