Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding personal use intent in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sanfilippo Luigi and Tardio Eduardo inadmissible due to the vague nature of their complaints. The defendants argued that the lower court failed to explicitly link the facts to the legal requirement of personal use intent, claiming a lack of proper motivation. The court rejected this because the appellate judgment sufficiently evaluated the quantity of drugs and concealment methods to disprove personal use, rendering the appeal's general criticism legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds linking facts to legal provisions; generic stereotyped complaints without factual connection to the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANFILIPPO LUIGI nato a TERMINI IMERESE il 14/09/1997 TARDIO EDUARDO nato a PALERMO il 28/03/1999 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Sanfilippo Luigi e Tardio Eduardo per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. Gli imputati, con il patrocinio del difensore di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso denunciando il vizio di motivazione in punto di responsabilità per la mancata sussunzione del fatto nella destinazione ad uso personale.
I ricorsi sono inammissibili per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile l'uso personale valorizzando il dato quantitativo e le modalità di occultamento, quali dati incompatibili con la destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna * dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consi9liere estensore Il Preside te Ma