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Ordinanza — n. 6787/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural standing regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Rosa Leone inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural standing. The appellant argued for a new mental health examination and claimed the crime had expired, but the court found her complaints generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the issue of prescription could not be raised because the appeal itself was fundamentally flawed, citing established jurisprudence on inadmissible appeals.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifest unfoundedness precludes the court from examining subsequent causes of non-punishment like prescription, as no valid legal relationship of appeal exists.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness procedural standing criminal prescription cassation review libertà d'espressione perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
" (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv.
Cass. pen., Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale
Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ROSA nato a MORMANNO il 04/08/1977 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la decisione richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di primo grado in relazione alla condanna di Leone Rosa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità e in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativamente alla prova della infermità mentale dell'imputata, nonché violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le addotte doglianze sono all'evidenza prive di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato, quanto al secondo motivo, che non era necessario procedere a perizia in considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dalla difesa non risultava che al momento del fatto la Leone subisse di alcun disturbo della personalità. 3.2. La censura che riguarda la sussistenza della responsabilità è generica perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che fornisce una puntuale ricostruzione; la ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità nel provvedimento impugnato. 3.3.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. " (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).

Nel caso in esame la prescrizione è maturata il 28.02.2021, quindi successivamente alla sentenza di appello.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa conforme a giustizia fissare in misura di euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 nove/ bre 2021 Il Consigli FT est nsore Il sidente Maria ir