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Ordinanza — n. 6784/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on calunnia charges as arguments differ from those permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Nucera Antonino inadmissible due to the submission of new factual arguments regarding intent and sentencing mitigation. The appellant challenged a conviction for calunnia, but the court ruled that his arguments differed from those permitted in cassation proceedings. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 62 n.6 cod. pen.: In cassation proceedings, appeals must strictly adhere to the grounds permitted by law, and new factual arguments or different evaluations of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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calunnia appeal cassation admissibility new factual arguments sentencing mitigation procedural exclusion lacune probatorie circostanze attenuanti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 62 n.6 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA ANTONINO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 06/08/1964 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Nucera Antonino a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso (sussistenza del dolo e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.) sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estens