Italian court dismisses appeal as inadmissible due to new factual arguments and unsupported deafness claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Amato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Amato challenged his conviction for continuous tax evasion, arguing the lower courts erred on facts and that his deafness prevented proper control. The court rejected these claims because the new arguments differed from those permitted in a cassation appeal and the deafness argument was deemed unsubstantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new factual arguments or evidence not permitted under the law, and claims regarding physical incapacity must be substantiated by evidence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ROCCO nato a GIOIA TAURO il 25/04/1980 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Rocco Amato a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione continuata; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto relativo all'art. 131-bis cod. pen. riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure dì fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Quanto al motivo relativo alla insussistenza della penale responsabilità, gli argomenti riferiti alla sordità che avrebbe impedito il controllo sono, prima facie, del tutto infondati. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Maria SbifVigna P