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Ordinanza — n. 6779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORI OSCAR nato a MILANO il 12/05/1961 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIR:ETTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gregori Oscar a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia, nonché le due memorie difensive; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - il primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - il secondo e il terzo motivo si limitano ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
- il secondo e il terzo motivo si limitano ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORI OSCAR nato a MILANO il 12/05/1961 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIR:ETTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gregori Oscar a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia, nonché le due memorie difensive; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - il primo motivo, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - il secondo e il terzo motivo si limitano ad una generica doglianza sulla determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

In particolare, correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento alla assenza di elementi positivi da valorizzare. Va ricordato che le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. - quanto al quarto motivo, deve osservarsi che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4 , n. 41291 del 11/09/2019, Pagani Rv. 277355 - 01).

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabi gna r