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Ordinanza — n. 6778/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming double jeopardy due to a later conviction for the same facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the principle of ne bis in idem does not apply when a subsequent conviction for the same facts has already been finalized. The appellant argued that a prior appeal judgment violated his rights because a later trial in Milan convicted him for the identical offense. The court rejected this, stating that substantive identity of facts requires a full merits review, which exceeds the scope of a court of appeal's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem is inapplicable in a court of appeal when a subsequent final conviction exists for the same facts, as determining substantive identity requires a merits review incompatible with the scope of appellate scrutiny.

Parole chiave

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ne bis in idem double jeopardy identity of facts court of appeal substantive identity final conviction procedural admissibility allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 649 cod. proc. pen.
2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.
art. 649 cod. proc. pen
2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane
Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli
Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv.
Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016
273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv.
Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta
268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv.
Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015, Calò
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIPPA PAOLO nato a MILANO il 06/07/1982 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Crippa Paolo a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. poiché vi è un secondo procedimento, successivo a quello in esame, che è stato definito dal Tribunale di Milano per lo stesso fatto il 19 febbraio 2021 con la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La violazione del ne bis in idem ricorre in presenza di un'identità del fatto rappresentata dalla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Gli accertamenti di merito richiesti dalla verifica di detti presupposti, l'acquisizione e l'esame degli atti che possono consentirla, in ragione della necessarie letture da cui poter desumere l'identità sostanziale, sono incompatibili con lo scrutinio di legittimità demandato a questa Corte (fra le altre, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648;

Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263407; Sez. 3, n. 20885del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096). La censura di Crippa Paolo potrà, pertanto, trovare ingresso non in questa sede, bensì in sede di impugnazione della suindicata sentenza del Tribunale di Milano. 4.All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor ente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tre ila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consiglier te ore Il PreRIente Maria Sab a i a