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Ordinanza — n. 6776/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6776/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA CLEMENTE nato a SESTO SAN GIOVANNI il 24/05/1986 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIR:ETTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Diana Clemente a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di simulazione di reato; rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una adeguata risposta della Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6776/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una adeguata risposta della Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio pena pecuniaria non riscuotibile motivi di cassazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva risarcimento per errore giudiziario restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
articolo 131 bis cod. pen
pen.; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una adeguata risposta della Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA CLEMENTE nato a SESTO SAN GIOVANNI il 24/05/1986 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIR:ETTO Il Collegio, letto il ricorso proposto da Diana Clemente a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di simulazione di reato; rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una adeguata risposta della Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere e ensore Il Pr idente Maria Sab a !na Pie igi Di Stefano D